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SENTENZA PROCESSO DELL’UTRI

Testo del Tribunale di Palermo sulla sentenza al processo Dell’Utri (&C)

[da pagina 1761 secondo capoverso]

Gli elementi probatori emersi dall’indagine dibattimentale espletata hanno consentito di fare luce: sulla posizione assunta da Marcello Dell’Utri nei confronti di esponenti di “cosa nostra”, sui contatti diretti e personali con alcuni di essi (Bontate, Teresi, oltre a Mangano e Cinà), sul ruolo ricoperto dallo stesso nell’attività di costante mediazione, con il coordinamento di Cinà Gaetano, tra quel sodalizio criminoso, il più pericoloso e sanguinario nel panorama delle organizzazioni criminali operanti al mondo, e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi con particolare riguardo al gruppo

FININVEST;

sulla funzione di “garanzia” svolta nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale temeva che i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona, adoperandosi per l’assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore dello stesso Berlusconi, quale “responsabile” (o “fattore” o “soprastante” che dir si voglia) e non come mero “stalliere”, pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano sin dai tempi di Palermo (ed, anzi, proprio per tale sua “qualità”), ottenendo l’avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Teresi Girolamo, all’epoca due degli “uomini d’onore” più importanti di “cosa nostra” a Palermo; sugli ulteriori rapporti dell’imputato con “cosa nostra”, favoriti, in alcuni casi, dalla fattiva opera di intermediazione di Cinà Gaetano, protrattisi per circa un trentennio nel corso del quale Marcello Dell’Utri ha continuato l’amichevole relazione sia con il Cinà che con il Mangano, nel frattempo assurto alla guida dell’importante mandamento palermitano di Porta Nuova, palesando allo stesso una disponibilità non meramente fittizia, incontrandolo ripetutamente nel corso del tempo, consentendo, anche grazie a Cinà, che “cosa nostra” percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall’azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo nei momenti di crisi tra l’organizzazione mafiosa ed il gruppo

FININVEST

(come nella vicenda relativa agli attentati ai magazzini della Standa di Catania e dintorni), chiedendo al Mangano ed ottenendo favori dallo stesso (come nella “vicenda Garraffa”) e promettendo appoggio in campo politico e giudiziario. Queste condotte sono rimaste pienamente ed inconfutabilmente provate da fatti, episodi, testimonianze, intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni tra lo stesso

Dell’Utri e Silvio Berlusconi,

Vittorio Mangano, Gaetano Cinà ed anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia; la pluralità dell’attività posta in essere, per la rilevanza causale espressa, ha costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di “cosa nostra” alla quale è stata, tra l’altro, offerta l’opportunità, sempre con la mediazione di Marcello Dell’Utri, di entrare in contatto con importanti ambienti dell’economia e della finanza, così agevolandola nel perseguimento dei suoi fini illeciti, sia meramente economici che, lato sensu, politici. Non c’è dubbio alcuno, alla luce delle considerazioni che precedono e di tutto quanto oggetto di analisi nei singoli capitoli ai quali si rinvia, che le condotte tenute dai prevenuti si sussumono nelle fattispecie previste e sanzionate dagli artt. 416 e 416 bis c.p. delle quali ricorrono tutti gli elementi costitutivi. Ma ricorrono, anche, le contestate aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell’art. 416 bis c.p. Ed invero, la sussistenza di tali aggravanti va ritenuta qualora il reato dequo sia contestato agli appartenenti ad una “famiglia” aderente a “cosa nostra” od al concorrente esterno, in quanto l’esperienza storica e giudiziaria consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale (Cass. 14.12.99, D’Ambrogio, CP 01,845) e la sua prerogativa di operare nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del divisato programma criminoso (Cass. 28.1.00, Oliveti, CED 215908, CP 01, 844).

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Per quanto attiene alla determinazione della pena, tenuti presenti i parametri ed i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., le condotte di Gaetano Cinà, consapevoli e reiterate nel tempo, devono essere sanzionate con una pena che il Collegio ritiene congruo quantificare in anni sette di reclusione, in considerazione della continuità del suo apporto a “cosa nostra”, alla quale è stato organico nei termini sopra evidenziati, dell’importante risultato, economico e non, conseguito dall’organizzazione, grazie alla sua costante disponibilità, consistita nel coltivare il suo rapporto di amicizia con Marcello Dell’Utri anche in una dimensione illecita e funzionale alle richieste ed esigenze degli uomini d’onore della “famiglia” di riferimento e dei capi del sodalizio. (pena così determinata:, anni sei, mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. aggravato, aumentata di mesi sei di reclusione ex art. 81 c.p. Per quanto attiene a Marcello Dell’Utri, la pena deve essere ancora più severa e deve essere determinata in anni nove di reclusione, dovendosi negativamente apprezzare la circostanza che l’imputato ha voluto mantenere vivo per circa trent’anni il suo rapporto con l’organizzazione mafiosa (sopravvissuto anche alle stragi del 1992 e 1993, quando i tradizionali referenti, non più affidabili, venivano raggiunti dalla “vendetta” di “cosa nostra”) e ciò nonostante il mutare della coscienza sociale di fronte al fenomeno mafioso nel suo complesso e pur avendo, a motivo delle sue condizioni personali, sociali, culturali ed economiche, tutte le possibilità concrete per distaccarsene e per rifiutare ogni qualsivoglia richiesta da parte dei soggetti intranei o vicini a “cosa nostra”. Si ricordi, sotto questo profilo, anche l’indubitabile vantaggio di essersi allontanato dalla Sicilia fin dagli anni giovanili e di avere impiantato altrove tutta la sua attività professionale. Ancora, deve essere negativamente apprezzata la già sottolineata importanza del suo consapevole contributo a “cosa nostra”, reiteratamente prestato con diverse modalità, a seconda delle esigenze del momento ed in relazione ai singoli episodi esaminati nei precedenti capitoli.Inoltre, il Collegio ritiene assai grave la condotta tenuta dall’imputato nel corso del processo, avuto riguardo al tentativo di inquinamento delle prove a suo carico, così come risulta dimostrato dalla disamina della vicenda “Cirfeta-Chiofalo”, come pure la circostanza che egli, contando sulla sua amicizia con Vittorio Mangano, gli abbia chiesto favori in relazione alla sua attività imprenditoriale, come emerge dall’analisi della vicenda “Garraffa”.Infine, si connota negativamente la sua disponibilità versol’organizzazione mafiosa attinente al campo della politica, in un periodo storico in cui “cosa nostra” aveva dimostrato la sua efferatezza criminale attraverso la commissione di stragi gravissime, espressioni di un disegno eversivo contro lo Stato, e, inoltre, quando la sua figura di uomo pubblico e le responsabilità connesse agli incarichi istituzionali assunti, avrebbero dovuto imporgli ancora maggiore accortezza e rigore morale, inducendolo ad evitare ogni contaminazione con quell’ambiente mafioso le cui dinamiche egli conosceva assai bene per tutta la storia pregressa legata all’esercizio delle sue attività manageriali di alto livello. (pena così determinata: anni otto e mesi sei di reclusione per il reato aggravato di cui all’art. 416 bis c.p., elevata di mesi sei di reclusione per art. 81 c.p.). I due imputati vanno condannati, altresì, al pagamento in solido delle spese processuali ed il Cinà Gaetano anche a quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonchè entrambi vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Alla condanna consegue per legge e, in ogni caso, anche in relazione all’intrinseca pericolosità desunta dalle considerazioni che precedono, l’applicazione a ciascuno degli imputati della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due (tenuta presente la gravità dei reati contestati), da eseguirsi dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. Infine, entrambi gli imputati vanno condannati in solido: al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive; al pagamento delle spese processuali sostenute dalle medesime parti civili che si liquidano in complessivi euro ventimila per il Comune di Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia di Palermo, somme comprensive di onorari e spese.In considerazione della particolare complessità della stesura della motivazione, dovuta alla gravità delle imputazioni ed alla notevolissima mole degli atti processuali acquisiti, si indica in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

DICHIARA

DELL’UTRI MARCELLO e CINA’ GAETANO colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati e, ritenuta la continuazione tra gli stessi,

CONDANNA

DELL’UTRI MARCELLO alla pena di anni nove di reclusione e CINA’

GAETANO alla pena di anni sette di reclusione ed entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché il CINA’ anche a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 28, 29,32 e 417 c.p.,

DICHIARA

Entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

APPLICA

A ciascuno degli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, da eseguirsi a pena espiata. Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p.,

CONDANNA

Entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive. Condanna, infine, gli imputati in solido al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili che liquida in complessivi euro ventimila per il Comune di Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia Regionale di Palermo, somme comprensive di onorari e spese.